Nella fase di compravendita immobiliare, uno dei quesiti più diffusi riguarda il momento esatto in cui devono essere versati i soldi al notaio. Questo aspetto suscita spesso incertezze sia tra chi acquista sia tra chi vende, poiché si entra in una procedura formale e vincolante sotto il profilo legale e fiscale. Nonostante la percezione comune, le tempistiche del pagamento al notaio non sono affatto lasciate al caso, ma seguono precise disposizioni di legge, con dettagli che non tutti conoscono.
Il ruolo centrale del rogito e la normativa vigente
Contrariamente a quanto pensano molti, il pagamento al notaio avviene, nella maggioranza dei casi, al momento della firma del rogito, ossia dell’atto definitivo di compravendita. La compravendita è regolata da norme specifiche che prevedono il versamento contestuale di onorario e imposte notarili. In alternativa, questo saldo può avvenire nei giorni precedenti la stipula, ma mai successivamente, per evitare qualsiasi rischio di insolvenza o problematiche fiscali.
La Legge 124/2017 specifica che, nel caso di compravendita immobiliare, il notaio deve ricevere l’importo dovuto prima che venga concluso l’atto, dato che è proprio il professionista a farsi carico del pagamento delle relative tasse e imposte presso l’Agenzia delle Entrate e il Catasto. Solo previo saldo completo il notaio procederà poi alla trascrizione e alla registrazione dell’atto.
Modalità e sicurezza del pagamento
Quando ci si avvicina al momento fatidico della firma, il pagamento delle somme dovute al notaio avviene generalmente con assegno circolare o bonifico bancario intestato direttamente allo studio notarile. Queste modalità garantiscono la tracciabilità del pagamento, fattore indispensabile sia per motivi legali sia per la trasparenza verso gli organi statali. Tali accorgimenti sono volti a evitare transazioni in contanti, spesso vietate sopra certi importi, e a rispettare le normative sull’antiriciclaggio.
Al momento del rogito, è il notaio che raccoglie tutte le somme dovute (onorario, imposte di registro, ipotecarie e catastali). Solo dopo l’effettivo incasso può procedere all’inoltro delle tasse alle autorità e alla regolare registrazione dell’atto. In alcuni casi, se il rogitante vuole procedere con anticipo, può saldare il professionista in data precedente, purché risulti il pagamento già effettuato prima della formalizzazione definitiva.
La verità poco nota: obblighi, tutele e differenze tra compromesso e rogito
Un aspetto che raramente viene evidenziato è che non si paga il notaio al compromesso. Durante la firma del preliminare di vendita o compromesso, l’onorario del notaio non è ancora dovuto, a meno che sia richiesta la trascrizione del preliminare stesso nei registri immobiliari, pratica non obbligatoria ma raccomandata in caso di acquisti particolarmente delicati. In queste situazioni, il pagamento richiesto riguarda esclusivamente l’atto di trascrizione, molto meno oneroso rispetto a quello del rogito finale. Il vero e proprio saldo delle spese notarili – compresi i tributi statali – coincide solo con il rogito, ossia la fase conclusiva e irrevocabile della vendita.
Questa distinzione spesso sfugge anche a chi si avventura più volte in compravendite immobiliari. Oltre a ciò, la legge impone alle parti l’obbligo di saldare le competenze notarili contestualmente all’atto, per tutelare sia il professionista sia la regolarità fiscale. Il notaio, tra l’altro, agisce come una sorta di esattore delle imposte: riceve i fondi dall’acquirente (o dal venditore, laddove concordato diversamente) e provvede lui stesso al versamento delle tasse di registro, ipotecarie e catastali agli organismi pubblici, senza che il cittadino si debba preoccupare di incombenze successive.
Cosa avviene dopo il pagamento: iter e responsabilità
Una volta ricevuto il pagamento completo, il notaio attiva una serie di processi fondamentali per la sicurezza giuridica e fiscale dell’acquirente:
- versamento delle imposte dovute relative all’acquisto, tra cui l’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- predisposizione delle registrazioni presso i pubblici registri (Catasto, Conservatoria dei Registri Immobiliari);
- cura della voltura catastale;
- eventuale invio della copia autenticata dell’atto agli interessati (acquirenti, venditori, banche finanziatrici);
- garanzia della trasparenza e del rispetto delle normative anti-riciclaggio mediante rendicontazione dettagliata di tutte le somme versate;
In presenza di mutuo ipotecario, il pagamento dell’imposta sostitutiva viene trattenuto dalla banca erogante e non direttamente dall’acquirente, ma anche in questo caso è il notaio che si fa garante di tutte le procedure tributarie e legali collegate all’atto.
Informazioni aggiuntive, rischi e domande frequenti
Per dissipare ogni dubbio, è buona prassi chiedere sempre al proprio notaio un preventivo puntuale e verificare gli estremi di pagamento, facendo attenzione a eventuali richieste insolite. Non va mai saldata alcuna parcella dopo il rogito: la legge tutela infatti entrambe le parti impedendo il rilascio dell’atto se non è stato ricevuto l’intero pagamento. La tracciabilità è un ulteriore elemento che tutela tutte le parti coinvolte da contestazioni future e da rischi di irregolarità.
In sintesi, nel processo di acquisto di una casa, il pagamento del notaio rappresenta una tappa critica, imprescindibile e regolamentata. Il versamento avviene in autonomia rispetto all’importo della casa, costituito invece dal saldo tra acquirente e parte venditrice, che segue canali e procedure differenti. La certezza della regolarizzazione fiscale e giuridica passa proprio dalla serietà e dalle responsabilità che gravano sul notaio italiano, professionista chiamato, per legge e per deontologia, a tutelare la legalità e la trasparenza della transazione.