Il conguaglio condominiale: cos’è e come si calcola
Se le spese reali sono superiori agli acconti, il condominio richiede ai condomini (e quindi agli inquilini laddove previsto) il versamento dell’importo residuo, cioè il conguaglio a debito. Se invece sono stati versati più acconti del necessario, si genera un conguaglio a credito, ossia un rimborso che il condominio restituisce ai condomini.
Nel caso degli immobili dati in locazione, la legge e gli accordi tra proprietario (locatore) e inquilino (conduttore) stabiliscono chi deve pagare le diverse tipologie di spese. L’inquilino generalmente è tenuto a pagare il 90% delle spese ordinarie, mentre le straordinarie spettano al proprietario. Quando arriva il conguaglio annuale, si effettua lo stesso riparto: l’inquilino deve saldare la parte a lui spettante e il proprietario quella di sua competenza.Condominio
La procedura e i termini di pagamento
La prassi stabilisce che l’inquilino abbia il diritto di ricevere tutta la documentazione e abbia la possibilità di proporre eventuali contestazioni, chiedendo chiarimenti entro i tempi stabiliti. Per il pagamento del conguaglio bisogna rispettare un termine preciso: da quando il proprietario notifica formalmente la richiesta, l’inquilino ha solitamente due mesi per procedere al saldo. Se durante questo periodo emergono dubbi o discrepanze, l’inquilino può sollevare contestazioni che vanno risolte tra le parti.
Obblighi, tutele e rischi: cosa succede se non si salda il conguaglio
Per tutelarsi, il proprietario può avviare una procedura per il recupero del credito, ad esempio tramite una richiesta formale, fino ad arrivare, se necessario, al decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex inquilino. Questo vale anche se il conguaglio arriva al termine del contratto di affitto: l’inquilino che ha lasciato l’alloggio deve comunque saldare la quota di conguaglio, se dovuta, al proprietario. Il nuovo inquilino, invece, non può essere chiamato a risponderne.
Esiste anche una prescrizione: la richiesta del pagamento del conguaglio e il diritto al rimborso delle spese condominiali si prescrive in cinque anni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’annualità di riferimento, secondo quanto stabilito dall’articolo 2948, punto 4, del Codice Civile. Decorso tale termine, nessuna delle parti può più avanzare pretese relative a quel periodo, né davanti a un giudice.
Riconoscere i diversi conguagli: casi tipici e situazioni particolari
Un’altra area da tenere presente è quella fiscale, dove il termine “conguaglio” si riferisce alla differenza tra quanto è stato trattenuto come imposta e quanto effettivamente dovuto secondo la dichiarazione dei redditi. Il caso più tipico è quello del modello 730, in cui il calcolo delle detrazioni e delle ritenute può produrre un saldo da versare oppure un rimborso. Soprattutto per chi ha redditi oltre una certa soglia, le nuove normative prevedono tagli alle detrazioni e ai rimborsi, che spesso si traducono in “sorprese” sul netto realmente disponibile.
Nel mondo dell’affitto, invece, la massima attenzione deve essere posta a:
- Verificare ogni anno i consuntivi comunicati dall’amministratore o dal proprietario
- Chiedere sempre la documentazione delle spese attribuite, per evitare di pagare somme non dovute
- Pagare entro i termini, per non rischiare morosità che possono portare alla risoluzione del contratto o a procedure giudiziarie
- Ricordare che l’obbligo di pagamento può persistere anche dopo la fine dell’affitto, finché tutti i conti sono saldati
- Agire tempestivamente in caso di contestazioni, per evitare di perdere diritti per prescrizione